Statuto dell’Associazione
«MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE»

Approvato dal Consiglio Regionale nella adunanza del 30 novembre 1978, con le modifiche approvate dal Consiglio medesimo nella adunanza del 5 luglio 1979.

Art. 1 – Costituzione

È costituita, in attuazione della legge regionale 20 luglio 1978, n. 45, l’«Associazione Museo Ferroviario Piemontese», con sede presso la Regione Piemonte.

Art. 2 – Scopi

Gli scopi dell’Associazione sono di:

  1. provvedere al reperimento ed alla conservazione del materiale ferroviario e tranviario di peculiare interesse storico e scientifico e della relativa documentazione a stampa o manoscritta, con particolare riferimento alla situazione locale e alla sua storia, nonché alla diffusione della conoscenza del mezzo ferroviario o tranviario;
  2. promuovere, in particolare, l’istituzione del Museo Ferroviario Piemontese e tutte le iniziative e manifestazioni collegate, ivi compresa una sezione «attiva» con locomotive, anche a vapore, e materiale rotabile funzionanti, per scopi culturali, storici e turistici ed una sezione di ferro modellismo;
  3. promuovere studi e pubblicazioni sulla storia delle comunicazioni su rotaia e relative opere d’arte;
  4. organizzare tutte le manifestazioni e compiere tutti gli atti compatibili con i fini sociali.

Art. 3 – Soci

Sono soci:

  1. La Regione Piemonte, che concorre alle spese con il contributo annuo di cui all’art. 4 della legge istitutiva e successive variazioni;
  2. Gli enti locali piemontesi, gli enti pubblici e privati, istituti ed associazioni che concorrano alle spese con un contributo «una tantum» non inferiore a L. 5.000.000= (cinque milioni) e con un successivo contributo annuo continuativo non inferiore a L. 1.000.000= (un milione) da fissarsi dal Consiglio Direttivo;
  3. I privati che versano la quota annua minima di L. 10.000= (diecimila).

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  1. il fondo versato dalla Regione;
  2. i contributi degli Enti di cui all’articolo precedente;
  3. le quote sociali versate dai privati;
  4. i lasciti e le donazioni;
  5. i proventi degli interessi;
  6. tutto il materiale di proprietà dell’Associazione ed in particolare il materiale esposto nel Museo;
  7. ogni altra eventuale entrata.

Il regolamento può disciplinare figure giuridiche diverse relativamente a materiale in disponibilità del museo, non facente parte del patrimonio dello stesso.

Art. 5 – Organi

Organi dell’Associazione sono:

  1. 1) l’assemblea dei Soci;
  2. 2) il Consiglio Direttivo;
  3. 3) il Presidente.

Art. 6 – Assemblea

L’assemblea è costituita dai Soci, in regola con il pagamento delle quote sociali al momento di apertura della riunione.
Il rappresentante della Regione Piemonte è nominato dal Presidente della Giunta Regionale.
Ogni socio esprime un solo voto.
L’assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Sono ammesse deleghe fra i Soci in misura non superiore a quattro per socio presente.

Art. 7 – Convocazione dell’assemblea

L’assemblea è convocata in via ordinaria entro il primo quadrimestre di ogni anno.
L’assemblea si riunisce in via straordinaria per iniziativa del Presidente o qualora ne faccia richiesta il Comitato Direttivo o il dieci per cento dei Soci.
Le convocazioni dell’assemblea avvengono mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemontese almeno 15 giorni prima della riunione contenente l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora della prima e della seconda convocazione, dell’ordine del giorno della riunione.
La seconda convocazione può essere fissata nel termine di almeno un’ora di distanza dalla prima.

Art. 8 – Compiti dell’assemblea

L’Assemblea ha il compito di:

  1. raccomandare al Consiglio Direttivo orientamenti di carattere generale sulle attività del Museo a fare osservazioni e rilievi sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell’Associazione;
  2. ratificare l’elezione dei membri del Comitato Direttivo nel rispetto delle designazioni effettuate separatamente dalle due categorie di soci di cui rispettivamente al n. 2 ed al n. 3 dell’art. 3;
  3. nominare il revisore dei conti di sua competenza;
  4. deliberare su tutti gli argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo, ivi comprese le proposte di modifiche statutarie.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente dell’Associazione e da:

  1. 5 componenti nominati dal Consiglio Regionale con voto limitato a due nominativi;
  2. un componente nominato dal Consiglio comunale di Torino;
  3. il Direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato o suo delegato, previo consenso dell’Amministrazione;
  4. il Presidente dell’Azienda Unificata dei Trasporti del Comprensorio di Torino o suo delegato;
  5. un rappresentante delle Associazioni Piemontesi di amatori di ferrovia e di ferro modellisti con statuto costituito con atto pubblico.

Sono designati dai Soci due Consiglieri per ciascuna delle due categorie di soci di cui ai numeri 2 e 3 dell’art. 3.
I consiglieri durano in carica cinque anni e in ogni caso non oltre la durata del Consiglio Regionale. Essi sono rieleggibili.

Art. 10 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria due volte all’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario; è convocato altresì quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
La convocazione è fatta mediane avviso raccomandato inviato ai destinatari almeno 10 giorni liberi prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a tre giorni.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
li Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
‘iascun Consigliere ha diritto ad un voto. Sono ammesse deleghe scritte, fino ad un massimo di due per Consigliere e nel solo ambito della stessa categoria di soci.

Art. 11 – Compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo ha compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione, spetta al Consiglio Direttivo l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché l’approvazione del regolamento per il funzionamento del Museo, ivi compresi i rapporti di lavoro dell’eventuale personale dipendente; la nomina del Direttore del Museo.
Il Consiglio Direttivo può nominare commissioni speciali anche esterne, per l’esame e lo studio di problemi specifici, e può attribuire titoli e cariche onorarie secondo le modalità dallo stesso stabilito.

Art. 12 – Presidente

Il Presidente dell’Associazione è nominato dal Consiglio regionale e rappresenta legalmente l’Associazioni tanto nei rapporti interni che in quelli esterni.
Presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle relative deliberazioni.
Sovrintende al funzionamento dell’Associazione ed adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dal presente Statuto e a quelle che gli siano delegate dai competenti Organi sociali.
In caso di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il membro del Consiglio Direttivo da lui delegato.

Art. 13 – Presidente Onorario

Presidente Onorario dell’Associazione è l’Assessore regionale ai Trasporti, in riconoscimento del peculiare interesse regionale che rivestono gli scopi dell’Associazione.

Art. 14 – Revisore dei conti

I revisori dei conti, in numero di due, sono nominati uno per ciascuno dal Consiglio regionale e dall’Assemblea dei Soci; essi durano in carica cinque anni e in ogni caso non oltre la durata del Consiglio regionale.

Art. 15 – Personale

Per l’assolvimento dei propri compiti l’Associazione può disporre di proprio personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato da apposito Regolamento.
Il trattamento economico dei dipendenti è equiparato, ove è possibile, a quello del personale regionale di analoga qualifica.

Art. 16 – Modifiche statutarie

Le proposte di modifiche dello Statuto sono presentate dal Consiglio Direttivo all’Assemblea ordinaria dei soci che le approva con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
Nei successivi 60 giorni, le proposte sono corrisposte per la definitiva approvazione al Consiglio regionale.

Art. 17 – Norme transitorie

In prima attuazione del presente Statuto, il Presidente dell’Associazione convoca, entro trenta giorni dall’approvazione dello Statuto, l’Assemblea costitutiva dell’Associazione.
All’atto dell’Assemblea i Soci devono provvedere al versamento delle quote sociali e, nel caso degli Enti pubblici, a produrre la deliberazione di associazione approvata dagli organi competenti.
Gli Statuti delle Associazioni Piemontesi di amatori di ferrovia e di ferro modellisti di cui all’art. 9 del presente Statuto devono essere stati costituiti con atto pubblico prima della data di pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte della legge regionale 26 luglio 1978, n.45 (Istituzione del Museo Ferroviario Piemontese).
In relazione a quanto previsto nel comma precedente, una copia del presente Statuto sarà inviata, subito dopo l’approvazione da parte del Consiglio regionale, alla Federazione Italiana Modellisti Ferroviari (F.I.M.F.) e a tutti i gruppi della Regione Piemonte di cui si sia a conoscenza.